Per strutture ricettive si intendono tutte quelle strutture che offrono alloggio cioè, in via generale e generica, quelle strutture che permettono a chi viaggia di pernottare in una determinata località. La tipologia di struttura ricettiva più nota e diffusa è l’albergo, tuttavia oltre all’albergo esistono anche i residence, i campeggi, gli ostelli, gli alloggi privati, ecc.
Queste diverse tipologie sono tutte strutture ricettive e si suddividono alberghiere ed extralberghiere:
• Alberghi
• Residenze Turistico Alberghiere
• Villaggi turistici
• Aziende agrituristiche
• Bed & Breakfast
• Campeggi
• Campeggi itineranti
• Campeggi mobili
• Campeggi fissi con strutture mobili
• Affittacamere
• Case e appartamenti per vacanze/Residence
• Case per ferie
• Case vacanze
• Ostelli per la gioventù
• Rifugi alpini
• Rifugi escursionistici
• Rifugi non gestiti
• Bivacchi
• Alloggi vacanze
• Uso occasionale di immobili
Possono avviare l’attività ricettiva tutti coloro che possiedono i requisiti morali previsti dagli artt. 11 12 92 TULPS e che hanno la disponibilità di strutture/locali idonei e conformi alle caratteristiche previste dalle leggi nazionali e regionali in materia per ciascuna diversa tipologia di struttura ricettiva. Tali strutture/locali devono essere idonei altresì sotto il profilo igienico sanitario e della sicurezza.
Le imprese ricettive non si limitano a fornire all’ospite i soli locali e tutto ciò che serve per l’alloggio, ma anche diversi servizi come la ristorazione, il ricevimento, ed altri. Le strutture ricettive si differenziano nella qualità e quantità dei servizi prestati. Perciò, man mano che si passa dalla definizione di albergo alle case per vacanze diminuiscono l’entità dei servizi e anche la loro qualità.
La classificazione delle strutture ricettive dipende:
- dalla dimensione della struttura (numero delle camere, delle sale comuni e dei locali di servizio);
- dai requisiti strutturali dei servizi offerti;
- dalla qualificazione degli addetti (requisiti professionali dei dipendenti).
In base a tali elementi, alcune strutture ricettive sono contrassegnate, in ordine decrescente, da un certo numero di stelle
Per l’avvio dell’attività ricettiva, originario e/o a seguito di subentro a precedente titolare, il trasferimento di sede, l’ampliamento e/o qualsiasi modifica dell’attività l’interessato deve presentare al Comune apposita SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) completa di tutti gli allegati richiesti.
Dove andare
La SCIA, va presentata in forma scritta, in duplice copia e completa degli allegati previsti, mediante consegna diretta o inoltro a mezzo posta all’ufficio protocollo del Comune di Cassinelle che provvederà a smistarla al servizio competente. E’ altresì ammesso l’invio a mezzo PEC all’indirizzo um.tralangaealtomonferrato.pec.it o tramite procedura telematica mediante accesso al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).
Quanto costa
La presentazione della SCIA è in carta libera e non comporta oneri a carico dell’interessato ferme restando eventuali spese sostenute per certificazioni, attestazioni ed asseverazioni da presentare unitamente alla SCIA (quali allegati essenziali) che debbano essere rese e sottoscritte da tecnici abilitati.
Durata e responsabile del procedimento
La SCIA se compilata correttamente e completa di tutti gli allegati richiesti ha efficacia immediata nel senso che l’attività di che trattasi può essere concretamente avviata immediatamente dopo la ricezione della SCIA da parte del Comune. Il Comune ha sessanta giorni di tempo per procedere alla verifica di quanto dichiarato dall’interessato nella SCIA ed eventualmente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti essenziali per lo svolgimento dell’attività adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività
- L.R. n. 14/1995
- L.R. n. 54/1979
- L.R. n. 20/2000
- L.R. n. 31/1985
- L. n. 241/1990 s.m.i.
- D.lgs. n. 122/2010