A chi è rivolto
L’attività di somministrazione alimenti e bevande in via temporanea può essere svolta da soggetti privati nell’esercizio della loro attività d’impresa ma anche da enti ed associazioni senza fini di lucro
Per l’esercizio dell’attività il soggetto dichiarante o il delegato appositamente designato ad esercitare l'attività di somministrazione, nel caso di organismo associativo, devono essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. 38/2006 s.m.i.
Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea per un periodo limitato e determinato in occasione di eventi fieristici e promozionali del territorio, da parte di associazioni o enti privi di scopo di lucro e finalizzati alla promozione e sviluppo del territorio interessato dalla manifestazione, non è richiesto il possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 5 della L.R. n. 38/2006.
L'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha validità tassativamente circoscritta al periodo ed ai locali o luoghi di svolgimento della manifestazione cui si riferisce.
Per l'esercizio dell'attività di somministrazione l’interessato deve comunque osservare le norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, ed igienico sanitaria, nonché quelle relative alla prevenzione incendi, alla sicurezza ed alla sorvegliabilità dei locali.
La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco può, con propria ordinanza, temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.
Descrizione
Per somministrazione temporanea si intende l’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta in occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone nei locali o luoghi in cui tali riunioni si svolgono e per la durata delle stesse. Rientra in tale tipologia la somministrazione effettuata nelle sagre e feste popolari di vario genere anche se organizzate da enti ed associazioni senza fini di lucro per il finanziamento e la promozione dell’attività sociale.
Come fare
L'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, escluso quello svolto su aree pubbliche e comunque in manifestazioni mercatali o fieristiche che sottostanno al regime delle concessioni di posteggio, è soggetto alla SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) di cui ai commi 8 e 8 bis dell'articolo 8 della Legge Regionale n. 38/2006 s.m.i. ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo sostituito dall'articolo 49, comma 4 bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
In ogni caso, tutte le attività inerenti al settore alimentare presenti nelle manifestazioni temporanee, sono soggette A FINI IGIENICO SANITARI a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare al Comune e all'ASL, entro 10 (dieci) giorni dall’inizio della stessa per l’effettuazione degli opportuni controlli. Sono escluse dall’obbligo di segnalazione le attività di mera vendita nonché eventuale degustazione promozionale da parte di imprese già registrate.
Dove andare
La SCIA, va presentata in forma scritta, in duplice copia e completa degli allegati previsti, mediante consegna diretta o inoltro a mezzo posta all’ufficio protocollo del Comune di Cassinelle che provvederà a smistarla al servizio competente. E’ altresì ammesso l’invio a mezzo PEC all’indirizzo um.tralangaealtomonferrato@pec.it.
Quanto costa
La presentazione della SCIA è in carta libera e non comporta oneri a carico dell’interessato ferme restando eventuali spese sostenute per certificazioni, attestazioni ed asseverazioni da presentare unitamente alla SCIA (quali allegati essenziali) che debbano essere rese e sottoscritte da tecnici abilitati.
Cosa serve
La SCIA se compilata correttamente e completa di tutti gli allegati richiesti ha efficacia immediata nel senso che l’attività di che trattasi può essere concretamente avviata immediatamente dopo la ricezione della SCIA da parte del Comune. Il Comune ha sessanta giorni di tempo per procedere alla verifica di quanto dichiarato dall’interessato nella SCIA ed eventualmente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti essenziali per lo svolgimento dell’attività adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività
Cosa si ottiene
Somministrazione temporanea di alimenti e bevande
Tempi e scadenze
La SCIA se compilata correttamente e completa di tutti gli allegati richiesti ha efficacia immediata nel senso che l’attività di che trattasi può essere concretamente avviata immediatamente dopo la ricezione della SCIA da parte del Comune. Il Comune ha sessanta giorni di tempo per procedere alla verifica di quanto dichiarato dall’interessato nella SCIA ed eventualmente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti essenziali per lo svolgimento dell’attività adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Riferimenti Normativi
L.R. n. 38/2006 artt. 8 e 10 come modificati dalla L.R. n. 13/2011
Legge n. 241/1990 s.m.i.
D.Lgs. n. 59/2010
D. G. R. 19-7530 del 14/09/2018
Condizioni di servizio
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Argomenti:Pagina aggiornata il 15/05/2023