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RICONIOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITO AGRICOLO PROFESSIONALE (I.A.P.)


A chi è rivolto

La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere riconosciuta sia in capo alle persone fisiche che alle persone giuridiche operanti in agricoltura in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Descrizione

RICONIOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITO AGRICOLO PROFESSIONALE (I.A.P.)

Come fare

E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Tale qualità deve essere formalmente riconosciuta e certificata, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti, dal Comune in cui l’impresa agricola ha sede a seguito di specifica istanza da parte dell’interessato


A chi serve
La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere riconosciuta sia in capo alle persone fisiche che alle persone giuridiche operanti in agricoltura in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
Nel caso di persone giuridiche le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Come si ottiene
Per ottenere il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale l’interessato deve presentare specifica istanza al Comune ove l’azienda agricola ha sede dichiarando di essere in possesso dei requisiti professionali, di tempo dedicato e di reddito ricavato previsti dalla vigente normativa ed allegando specifica scheda aziendale e tutta la documentazione necessaria per consentire la verifica da parte del Comune.
L’interessato qualora non sia in possesso della prescritta capacità professionale può richiedere all’atto della presentazione dell’istanza di riconoscimento della qualifica di I.AP. di essere sottoposto ad esame presso l’apposita Commissione Provinciale

Dove andare
La domanda di riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, va presentata in forma scritta, in duplice copia e completa degli allegati previsti, mediante consegna diretta o inoltro a mezzo posta all’ufficio protocollo del Comune di Cassinelle che provvederà a smistarla al servizio competente. E’ altresì ammesso l’invio a mezzo PEC all’indirizzo um.tralangaealtomonferrato@pec.it
Quanto costa
La presentazione di istanza di riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale è in carta libera e non comporta oneri a carico dell’interessato.
Durata e responsabile del procedimento

Cosa serve

Specifica istanza al Comune ove l’azienda agricola ha sede dichiarando di essere in possesso dei requisiti professionali.

Cosa si ottiene

Avvio attività, Variazioni e Subingressi

Tempi e scadenze

Il riconoscimento della qualifica di I.A.P. deve avvenire formalmente e quindi mediante rilascio di specifica certificazione entro il termine massimo di 90 giorni dalla ricezione da parte del Comune dell’istanza dell’interessato.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Riferimenti Normativi

- D.lgs. n. 99/2004
- D.lgs. n. 101/2005
- L.R. n. 17/1999
- D.G.R. n. 107-1659 /2005

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

Documenti allegati

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 15/05/2023


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